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Indicazioni per l’attuazione delle procedure di prevenzione dai rischi

Prevenzione dai rischi

Descrizione

In questa sezione sono raccolte le circolari, le disposizioni attuative e le informative della procedura di prevenzione dai rischi.

Al fine di conseguire nel tempo il mantenimento ed il miglioramento delle misure di protezione e prevenzione, si rende  necessario attivare una specifica procedura di controllo per tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero sfuggire al monitoraggio quotidiano di tutti i lavoratori, già attivato con la procedura di segnalazione dei lavoratori.

Si allegano le circolari applicative per la prevenzione dai rischi.

Procedure operative: Segnalazioni dei lavoratori, Infortuni , Appalti, Acquisto sostanze e preparati pericolosi , Acquisto macchine ed attrezzature, Somministrazione farmaci salvavita

Al fine di procedere alla progressiva realizzazione di un sistema aziendale di gestione per l’igiene e la sicurezza sul lavoro, si trasmettono, per gli adempimenti conseguenti, una serie di istruzioni e procedure operative che dovranno essere seguite nelle situazioni in esse richiamate.
Le procedure operative (relative a: Segnalazioni dei lavoratori, Infortuni , Appalti, Acquisto sostanze e preparati pericolosi , Acquisto macchine ed attrezzature, Somministrazione farmaci salvavita), si configurano come disposizioni aziendali di prevenzione e sono corredate da specifici modelli documentali che, al fine di conseguire un sempre maggiore livello di sicurezza, i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare.
Colgo l’occasione per ricordare, ai fini della propria sicurezza e di quella di tutte le altre persone cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, l’importanza e l’obbligo di prendere conoscenza di tutta la documentazione di prevenzione presente nell’Istituto presso la bacheca per la sicurezza ed il sito internet:

  1. Documento di Valutazione dei rischi, 1° – Piano di Prevenzione e programma di attuazione
  2. Piano di Emergenza
  3. Disposizioni ed informazioni per lavoratori ed allievi (trasferendo, nel caso dei Docenti, le relative informazioni agli allievi).

Disposizione applicativa del divieto di fumare

Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone il divieto di fumare in tutti i locali dell’Istituto e nelle relative pertinenze esterne.

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto.

Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

  • educare al rispetto delle norme;
  • prevenire l’abitudine al fumo;
  • incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
  • garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
  • proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
  • educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

Sig.ra Tatiana Nardini – Plesso Pollenza

sig. Giancarlo Savi – Plesso Tufo

Sarà compito dei predetti funzionari:

  • vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i
  • luoghi ove vige il divieto;
  • vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la
  • violazione, verbalizzandola con l’apposita modulistica;
  • notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare
  • ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l’infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

  • Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
  • Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.
    In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
    Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.
  • Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
  • In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi del’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall’accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
  • In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell’insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l’obbligo di sorveglianza.
La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell’allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).
La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.
In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell’accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

  • se ritiene fondato l’accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
  • se ritiene non fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente Disposizione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25
Legge 11/11/1975 n. 584
Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
DPCM 14/12/1995
Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
Legge 16/01/2003 n.3
della L. 3 del 16/01/2003, art. 51
DPCM 23/12/2003
Legge finanziaria 2005
Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008
D.L. 104 del 12.09.2013

Allegati