Art. 7 Ritardi ed uscite anticipate

Per ritardi superiori a 10 minuti, gli alunni potranno essere ammessi in classe previa autorizzazione del docente in servizio. Il docente provvederà a registrare l’ingresso e il relativo orario sul registro elettronico. Il ritardo dovrà essere giustificato entro il giorno successivo. Se l’alunno non ha provveduto a giustificare il ritardo, potrà essere ammesso in classe solo per i due giorni successivi; se al terzo giorno non ha ancora giustificato il ritardo sarà ammonito dal coordinatore di classe con annotazione sul registro elettronico, visibile alle famiglie. Non potranno, nel corso dell’intero anno scolastico, essere concessi più di 10 permessi di ingresso alla seconda ora. Superato tale limite, gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. In caso contrario, sarà dato immediato avviso alle famiglie e, nel caso di non documentato motivo, saranno ammoniti dalla Vicepresidenza. I maggiorenni, senza documentato motivo, saranno ammoniti dalla Vicepresidenza con annotazione sul registro elettronico visibile alle famiglie. Esigenze particolari potranno essere prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se opportunamente documentate. Gli studenti che abitano fuori Roma, e gli studenti che dimostreranno l’impossibilità di giungere in tempo per l’orario di inizio delle lezioni a causa della distanza casa-scuola, potranno usufruire di un permesso da parte della Dirigenza per essere ammessi in classe entro il limite massimo delle ore 8,20. Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate dal docente di classe dopo un’attenta valutazione delle specifiche richieste dei genitori o degli alunni maggiorenni. I minorenni potranno, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se affidati ad un genitore o a persona maggiorenne avente delega del genitore accompagnata da copia del documento dello stesso, e previo accertamento dell’identità da parte dei collaboratori scolastici e compilazione di apposito registro. L’uscita dovrà essere immediatamente registrata sul registro elettronico dal docente in orario. Qualora un alunno chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, ne verrà data comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso di gravità sarà richiesto l’intervento del soccorso sanitario pubblico. In particolari occasioni, in cui si può verificare l’impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli alunni, il Dirigente o un suo delegato può consentire l’uscita anticipata degli studenti minorenni, se affidati ad un genitore o a persona maggiorenne avente delega del genitore. Tale delega può essere trasmessa anche tramite fonogramma, e-mail o fax.