Art. 16 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del DPR 21/11/2007 n. 235, art. 2, da parte di chiunque ne abbia interesse entro 15 giorni dalla loro emanazione, ad una Commissione di Garanzia composta dal Dirigente Scolastico, un rappresentante dei docenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti per ciascuna sede al fine di garantire una maggiore obiettività e serenità nella valutazione dei singoli episodi. Saranno altresì eletti tre membri, in qualità di supplenti, per ciascuna componente, ove fossero rilevabili casi di incompatibilità di funzioni. Qualora la sanzione riguardasse un alunno, membro dell’organo di garanzia, lo stesso sarà sostituito dal supplente. (1) L’organo di garanzia, eletto in seno al Consiglio d’Istituto, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza, previa audizione delle parti interessate entro 10 giorni. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ricorrere ad organi superiori previsto da norme vigenti.