Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste, come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009, nell’orario complessivo di tutte le discipline.
Come previsto dalla suddetta C.M. si comunicano in allegato: